22/06/2022 – Quotidianamente, nelle nostre città, si incontrano edifici costellati di variopinte installazioni temporanee poste in essere dal singolo proprietario dell’appartamento, al fine di riorganizzare ed abbellire gli spazi esterni delle proprie abitazioni.
Fulcro della questione, annosamente dibattuto, è da ritenersi inerente alla fattispecie giuridica del Condominio e, pertanto, ai limiti del singolo condomino rispetto al bene comune. Come probabilmente attribuibile a Martin Luther King, la Giurisprudenza si è focalizzata su un principio generale tanto incontrovertibile quanto contrastato e contrastante: “La mia libertà finisce dove inizia la vostra”.
Nella maggioranza dei casi le strutture temporanee divengono, sin da subito o con il trascorrere del tempo, delle …Continua a leggere su Edilportale.com]]>